Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Cass. civ. n. 24935/2026Sez. 5
In tema di accertamento dell’utilizzo di crediti per compensazione orizzontale sopra soglia per l’anno d’imposta 2014 (che all’epoca era fissata in euro 700.000,00), la Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di ritenere che le modifiche legislative intervenute nel corso del giudizio, elevando il plafond dei crediti orizzontalmente compensabili, abbiano escluso, realizzando un mutamento dei presupposti per la fruibilità del beneficio, la sanzionabilità della fattispecie in applicazione del principio del favor rei .
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Cass. civ. n. 14894/2026Sez. 2
In tema di sanzioni amministrative comminate per irregolarità nella procedura di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 101 e 190 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: “a) se, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove sia esclusa la responsabilità (per carenza dell’elemento soggettivo) della persona fisica inizialmente individuata come autore della violazione e alla quale sia stata contestato l’illecito, sia possibile confermare la medesima sanzione a carico dell’obbligato solidale ai sensi dell’art. 6, comma terzo, della legge n. 689/1981 ove il giudice accerti la responsabilità di una diversa persona fisica del cui operato debba ugualmente rispondere l’ente; b) se, ove il soggetto ritenuto responsabile sia investito di compiti e funzioni diverse da quelle dell’originario incolpato, permanga l’identità del fatto contestato e di quello accertato o sia violato il principio di immutabilità della contestazione; c) se l’ipotesi in esame sia assimilabile alla responsabilità dell’ente per la condotta dell’autore non identificato o non identificabile.”.
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Cass. civ. n. 13651/2026Sez. 5
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.
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Cass. civ. n. 13696/2026Sez. 5
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’interpretazione ed alla portata dell’art. 7 quinquies della l. n. 212 del 2000, in particolare in relazione all’esistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione con la riforma del 2023, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente, anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 50 del 2026.
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Cass. civ. n. 9228/2026Sez. 3
In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell’entrata in vigore della norma e, dunque, in forza di contratti anteriormente conclusi.
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Cass. civ. n. 7792/2026Sez. 5
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alle controversie afferenti ai “conguagli” dovuti dai membri di un consorzio di bonifica in relazione ad un piano di riordino fondiario, in ragione della possibile qualificazione di questi ultimi, a differenza dei veri e propri contributi consortili, alla stregua di corrispettivo o indennizzo posto in rapporto sinallagmatico con il maggiore o minor valore del terreno per effetto del riordino fondiario operato dal Consorzio.
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Cass. civ. n. 5910/2026Sez. 5
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo fosse stata non già nulla, bensì inesistente, ovvero se in tale ultimo caso l’inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.
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Cass. civ. n. 5656/2026Sez. 1
La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all’estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.
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Cass. civ. n. 2072/2026Sez. 4
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alle questioni: se il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, sì da dover essere esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state oggetto di decisione da parte del giudice di merito - mentre, in caso contrario, dovrebbe essere esaminato dalla Corte di cassazione solo nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale -, meriti di essere riconsiderato in relazione alle ipotesi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, la valutazione di quello incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, in quanto resa da giudice privo del potere di ius dicere ; se, al cospetto di una controversia volta al riconoscimento, in favore dei magistrati onorari, di uno status giuridico equiparato a quello dei magistrati ordinari (sotto il profilo delle condizioni economiche e delle tutele previdenziali e assistenziali), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (discendente dal disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e 133 c.p.a.) possa concorrere con quella del giudice ordinario, in relazione ad ipotesi tassative quale quella della tutela contro le discriminazioni (involgente un diritto soggettivo assoluto), nella quale viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CEE, nel più ampio contesto normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 nonché art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998).
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Cass. civ. n. 2010/2026Sez. 3
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla questione se, nell’ambito del giudizio d’appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, determini di per sé la nullità della sentenza, ovvero solo a fronte della deduzione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.
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Cass. civ. n. 33810/2025Sez. 3
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.
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Cass. civ. n. 31359/2025Sez. U
Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.
Rv. 676618-01
Cass. civ. n. 30993/2025Sez. 1
La Prima Sezione civile, ritenendo di non condividere il principio di diritto espresso da Sez. U., n. 16379 del 17 luglio 2014, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la durata ultra-triennale della convivenza coniugale, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, integri un’eccezione in senso stretto – e, dunque, entri a far parte del giudizio soltanto se proposta dal coniuge convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine previsto dal codice di procedura civile - ovvero se le circostanze che integrano il vissuto matrimoniale per una lunga durata siano rilevabili d’ufficio, ove il fatto impeditivo del riconoscimento della sentenza ecclesiastica, rappresentato dal duraturo e radicato matrimonio-rapporto con la connessa convivenza come coniugi, sia acquisito agli atti del processo.
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Cass. civ. n. 25175/2025Sez. 4
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già oggetto di contrasto tra le sezioni semplici, inerente la natura - retributiva o contributiva - della quota del trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 755 ss., della l. n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare. La questione anzidetta è stata ritenuta altresì di particolare importanza, in ragione degli effetti che la sua definizione, nell’uno o nell’altro senso, può produrre in numerosi ambiti applicativi, ed in particolare: ai fini della risoluzione della questione, oggetto di ricorso, avente ad oggetto la possibilità di un contemporaneo intervento sia del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia di cui alla l. n. 287 del 1982, in caso mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale; in ordine all’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. e del conseguente regime prescrizionale proprio dell’obbligazione contributiva.
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Cass. civ. n. 24588/2025Sez. 3
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, se, ai fini della configurabilità della responsabilità dello Stato per la lesione delle libertà fondamentali dell’individuo cagionate da provvedimenti giurisdizionali (nella specie, di proroga del trattenimento presso il C.I.E. di straniero destinatario di provvedimento di espulsione) sia necessario il preventivo esperimento di tutti i rimedi che l’ordinamento appresta avverso questi ultimi.
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Cass. civ. n. 22066/2025Sez. 4
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza ed oggetto di non univoche pronunce di legittimità, relativa alla qualificazione - retributiva o previdenziale - dei versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, ed alla conseguente questione della spettanza del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., corollario applicativo dell’inquadramento in termini retributivi o previdenziali delle somme spettanti al lavoratore, che il datore di lavoro ha omesso di versare al Fondo di previdenza complementare, potendo il privilegio in parola essere riconosciuto solo quale conseguenza della ritenuta natura retributiva.
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Cass. civ. n. 20122/2025Sez. 1
La Sezione Prima civile, in relazione a due controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana di più ricorrenti, figli di genitore che aveva perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli Stati Uniti, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, su conforme richiesta della Procura Generale, delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, così sintetizzate: i) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell’art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti); ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l’art. 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall’art. 7, cosicché la naturalizzazione all’estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore.
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Cass. civ. n. 15046/2025Sez. 1
La Prima Sezione civile, stante la sussistenza di un contrasto tra pronunce delle sezioni civili e penali, nonché per la trasversalità (civile e penale) della materia, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente l’applicabilità o meno del termine di decadenza previsto dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al custode giudiziario.
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Cass. civ. n. 13759/2025Sez. 3
In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento.
Rv. 674624-01
Cass. civ. n. 12410/2025Sez. 1
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, ritenute di massima di particolare importanza: a) se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario o quella del Tribunale per i minorenni a provvedere sull’istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console generale di Ucraina, e il minore; b) se possa negarsi il riconoscimento dell’automatica efficacia in Italia del provvedimento con cui il Console generale di Ucraina abbia nominato un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l’ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell’autorità ucraina, ai sensi degli artt. 23 e ss. della Convenzione dell’Aja del 19/10/1996 (ratificata in Italia con legge n. 101/2015); c) se interferisca sulla competenza e sulle determinazioni relative al rimpatrio dei minori ucraini l’allegato riconoscimento dello status di rifugiato politico del minore.
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Cass. civ. n. 7795/2025Sez. 3
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale species dell’arbitrato libero.
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Cass. civ. n. 7029/2025Sez. 4
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: se, in caso di oggettiva e rilevante incertezza interpretativa, la previsione dell’effettuazione da parte del contribuente del pagamento dei premi e dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, ai sensi dell’art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 (che si applica anche alle previsioni di cui al comma 15, lett. a del citato art. 116), ai fini di beneficiare della riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento, vada intesa nel senso che l’Ente: a) può, in qualunque momento, fissare al contribuente detto termine entro il quale premi e contributi vanno versati, pena l’impossibilità di invocare il regime della buona fede; b) può fissare il predetto termine soltanto quando la oggettiva incertezza interpretativa è stata sciolta ed è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa dell’Ente.
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Cass. civ. n. 5830/2025Sez. 5
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
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Cass. civ. n. 5714/2025Sez. 5
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni concernenti l’ambito di efficacia dell’art. 21-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 - introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026 - sia in relazione all’estensione anche al rapporto impositivo - ovvero alla limitazione alla sola parte sanzionatoria - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario (emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”), sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dall’art. 530, comma 2, del c.p.p.
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Cass. civ. n. 5798/2025Sez. 4
La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine alla seguente questione di diritto: se, per i giudici onorari di tribunale (G.O.T.), in relazione al servizio prestato prima dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (che, all’art. 21, comma 8, ha previsto l’iscrizione alla Cassa forense di tutti gli iscritti all’albo), non è configurabile alcuna copertura assicurativa, oppure trova applicazione - per analogia - l’iscrizione alla Cassa forense prevista dall’art. 8 della l. n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati (G.O.A.), ovvero vige l’obbligo d’iscrizione presso la Gestione separata dell’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.
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Cass. civ. n. 3334/2025Sez. 1
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va esercitato».
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Cass. civ. n. 2931/2025Sez. 1
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: se nella nozione di “credito condizionato” possa rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivante dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativa del curatore, in sede ordinaria. Ove questa soluzione dovesse essere ritenuta non praticabile, andrà stabilito se debba accedersi alla tesi del ricorrente, secondo cui il rischio - che sarebbe sussistente nella specie - di un possibile conflitto fra giudicati possa essere evitato sottoponendo a sospensione ex art. 295 c.p.c. la causa pendente dinanzi al giudice ordinario, o se, ancora, non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità/connessione fra le due cause, queste debbano procedere separatamente ed essere separatamente decise, previo necessario trasferimento in sede fallimentare della domanda di risoluzione proposta dalla creditrice in bonis. Come ulteriore alternativa, derivante dalla ben possibile insorgenza di un conflitto pratico-parziale fra le due pronunce, potrebbe anche ipotizzarsi che in simili fattispecie, del tutto peculiari, si accetti il rischio di un conflitto tra giudicati; conflitto che l’ordinamento in effetti tollera quando le diverse finalità dell’azione e la diversità delle regole di giudizio consentono di tenere in non cale l’eventuale “cortocircuito” tra i giudicati formati nelle rispettive sedi processuali.
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Cass. civ. n. 1679/2025Sez. 1
La Sezione Prima civile - in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento della compravendita di immobili, seguita dal fallimento della parte acquirente, conclusasi nel merito con l’accoglimento dell’opposizione ex art. 98 e 99 l.fall. promossa dalla società venditrice - ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, sulle quali ha rilevato l’esistenza di contrasto: 1) se l’art. 72, comma 5, l.fall. debba intendersi nel senso che: a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo II, capo V della legge fallimentare - a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo - mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso; b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria (previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l’interruzione del processo ex art. 43 l.fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare; c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell’effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 l.fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie; 2) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare; 3) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso; 4) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l’ammissione al passivo di queste ultime; 5) in tutti i casi, se l’accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto ex artt. 96 o 99 l.fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte.
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Cass. civ. n. 1001/2025Sez. 2
La Sezione Seconda civile, osservando che – come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733-01 – «L’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato», rilevato che sulla specifica questione di giurisdizione in esame si rinvengono i diversi indirizzi ermeneutici di Cass, Sez. U, Sentenza n. 617 del 15/01/2021, Rv. 660143-01 (che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie concernente una domanda finalizzata a contestare non solo l’importo del livello – e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno – determinato dal Comune, ma anche la legittimità della riapertura unilaterale, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza), e di Cass, Sez. U, Sentenza n. 9286 del 9/11/1994, Rv. 488450-01, e Cass, Sez. U, Sentenza n. 8673 dell’8/8/1995, Rv. 493595-01 (che hanno affermato appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestano la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi), ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per «stabilire a chi spetti determinare la rivalutazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2007 e a quale giurisdizione spetti la conseguente controversia».
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Cass. civ. n. 23/2025Sez. 2
La Sezione Seconda civile, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente i presupposti necessari ai fini dell’esperibilità ad opera del creditore dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. È stata sollevata altresì la questione, connessa, della valutazione dell’interesse ad agire di chi agisce in via surrogatoria, se in relazione al mero sopravvenuto esercizio o anche alla cura diligente dell’azione da parte del titolare fino all’accoglimento di tale azione, per evitare esercizi strumentali dell’azione da parte del titolare inizialmente rimasto inerte. L’ordinanza interlocutoria ha quindi evidenziato l’esistenza di un primo orientamento, più tradizionale, che considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi ha ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (Cass. 2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). Vi è poi un secondo orientamento, che valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'art. 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. Poiché con il termine “trascura” il legislatore, come desumibile dalla relazione al codice civile (n. 1181), ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (Cass. n.1867/2000). Muovendo da quanto innanzi, si è evidenziato quindi che alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza (tra queste Cass. 11.5.2009 n. 10744; Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). L’ordinanza interlocutoria ha, quindi, posto un’ulteriore questione circa l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla dovendosi valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all'art. 524 c. c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa da Cass. 29.7.2008 n. 20562. La predetta decisione ha, in particolare, riconosciuto all'azione regolata dall'art. 524 c.c. natura recuperatoria - mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all'eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all'eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all'eredità - senza però fare assumere al chiamato la qualità di erede ed ha ritenuto inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all'eredità, che diventano eredi con l'accettazione e ad essa possono rinunciare con un effetto di immediato impoverimento del loro patrimonio.
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