Art. 118 c.g.c. — Conflitto di competenza territoriale
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1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni riunite.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva