Art. 12 c.g.c. — Ufficio del pubblico ministero
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[1]1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
[2]2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
[3]3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva