Art. 121 c.g.c.
Ordinanza di regolamento della competenza
[1]1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.
[2]2. L'ordinanza di regolamento e' pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva