Art. 142 c.g.c.
Opposizione
[1]1. ((Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,)) si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione ((nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.))
[2]2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
[3]3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.
[4]4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.
[5]5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, ((alle parti)).
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva