Art. 143 c.g.c.
Udienza
1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva