Art. 144 c.g.c.
Decisione
[1]1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
[2]2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende ((, al responsabile del procedimento)) e al pubblico ministero.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva