Art. 144 c.g.c.Decisione

[1]1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

[2]2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende ((, al responsabile del procedimento)) e al pubblico ministero.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art144 · fonte su Normattiva