Art. 151 c.g.c. — Giudice competente
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[1]1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di giudice unico.
[2]2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed e' eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva