Art. 158 c.g.c. — Difesa delle pubbliche amministrazioni
[1]1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
[2]2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile ((, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile)).
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva