Art. 158 c.g.c. — Difesa delle pubbliche amministrazioni
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[1]1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
[2]2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva