Art. 160 c.g.c.
Intervento
[1]1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.
[2]2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).
[3]3. L'intervento si effettua con comparsa notificata ((alle altre parti)) e depositata in segreteria.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva