Art. 160 c.g.c.Intervento

[1]1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.

[2]2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

[3]3. L'intervento si effettua con comparsa notificata ((alle altre parti)) e depositata in segreteria.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art160 · fonte su Normattiva