Art. 160 c.g.c. — Intervento
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[1]1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.
[2]2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.
[3]3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva