Art. 163 c.g.c.Esecuzione dei provvedimenti cautelari

[1]1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.

[2]2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e 218.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art163 · fonte su Normattiva