Art. 169 c.g.c.Esecutorieta' della sentenza

[1]1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.

[2]2. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

[3]3. Il giudice di appello puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione puo' essere anche parziale.

[4]4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.

[5]5. Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

[6]6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art169 · fonte su Normattiva