Art. 175 c.g.c.Intervento del pubblico ministero

[1]1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, ((...)) il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione ((venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione)).

[2]2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

[3]3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art175 · fonte su Normattiva