Art. 175 c.g.c.
Intervento del pubblico ministero
[1]1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, ((...)) il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione ((venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione)).
[2]2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).
[3]3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva