Art. 172 c.g.c.
Tipologie di giudizio
1. La Corte dei conti giudica:
- a)sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
- b)sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
- c)sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;
- d)su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilita' pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva