Art. 620 c.p.p. — Annullamento senza rinvio
Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
- a)se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
- b)se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
- c)se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
- d)se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
- e)se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
- f)se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
- g)se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
- h)se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
- i)se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;
Testo vigente dal 3 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 240 su Normattiva