Art. 204 c.g.c.
Procedimento
[1]1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.
[2]2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva