Art. 209 c.g.c.Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione

1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione puo' fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere gia' depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art209 · fonte su Normattiva