Art. 205
[1]Sulla istanza delle parti puo' essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.
[2]L'esecuzione provvisoria non puo' essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
[3]Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.
[4]Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti