Art. 211 c.g.c. — Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale
[1]1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.
[2]2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva