Art. 23 c.g.c.Consulente tecnico

[1]1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando e' necessario, da uno o piu' consulenti.

[2]2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.

[3]3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi' essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio.

[4]4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e' stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art23 · fonte su Normattiva