Art. 39 c.g.c.
Contenuto della sentenza
[1]1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" ((e recano l'intestazione "Repubblica italiana")).
[2]2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
- a)l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
- b)il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
- c)la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
- d)la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
- e)il dispositivo;
- f)la data della pronuncia;
- g)la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore ((o del giudice monocratico)).
[3]((3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.)) ((4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.))
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva