Art. 46 c.g.c.Nullita' derivante dalla costituzione del giudice

1. La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art46 · fonte su Normattiva