Art. 158 c.p.c.
Nullita' derivante dalla costituzione del giudice
La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva