Art. 58 c.g.c. — Richieste di documenti e informazioni
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[1]1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita' giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
[2]2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalita' di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonche' informazioni, notizie e relazioni documentate.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva