Art. 60 c.g.c. — Audizioni personali di soggetti informati
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[1]1. Il pubblico ministero puo' disporre con decreto motivato l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita'.
[2]2. Il decreto e' notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sara' esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.
[3]3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.
[4]4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita'; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facolta' di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che e' rinviata a nuova data.
[5]5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero e' applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva