Art. 63 c.g.c.Consulenze tecniche

[1]1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti tecnici.

[2]2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

[3]3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualita' di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art63 · fonte su Normattiva