Art. 64 c.g.c.Procedimenti d'istruzione preventiva

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[1]1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il giudice, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.

[2]2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

[3]3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art64 · fonte su Normattiva