Art. 7 c.g.c.Disposizioni di rinvio

[1]1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III ((, del presente codice, le quali)), se non espressamente derogate, si applicano anche ((al giudizio pensionistico,)) alle impugnazioni e ai riti speciali.

[2]2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art7 · fonte su Normattiva