Art. 75 c.g.c. — Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione
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[1]1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
[2]2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
[3]3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 76, nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva