Art. 76 c.g.c.Reclamo contro i provvedimenti cautelari

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[1]1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e' reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

[2]2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

[3]3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato.

[4]4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art76 · fonte su Normattiva