Art. 8 c.g.c. — Organi della giurisdizione contabile
1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, ((dalle sezioni giurisdizionali di appello)), dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva