Art. 104 c.p.c.
Pluralita' di domande contro la stessa parte
[1]((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.
[2]E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva