Art. 104 c.p.c.Pluralita' di domande contro la stessa parte

[1]((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

[2]E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art104 · fonte su Normattiva