Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione ad opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio ex art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite).
Cass. civ. n. 29021/2025Sez. 1Rv. 675990-01
Riguarda ancheart. 300 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civile
Precedenti: 657937-02, 657575-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore sociale - Surroga - Intervento in causa - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 105 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui l'assicuratore sociale si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, il suo intervento nel giudizio risarcitorio da quest'ultimo instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella ex art. 111 c.p.c., atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato ipso iure nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale. 75 <!-- pag. 76 -->
Cass. civ. n. 25418/2025Sez. 3Rv. 676341-02
Riguarda ancheart. 1916 Codice civileart. 111 Codice di procedura civile
Precedenti: 674064-02, 674662-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Azione revocatoria - Intervento volontario tardivo - Prova documentale a sostegno della legittimazione a intervenire - Preclusione istruttoria ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusione istruttoria di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.
Cass. civ. n. 25450/2025Sez. 3Rv. 676289-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 268 Codice di procedura civile
Precedenti: 667975-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori – Liquidatore giudiziale - Legittimazione - Limiti - Differenze rispetto alla legittimazione del debitore - Fondamento.
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli.
Cass. civ. n. 19217/2025Sez. 1Rv. 675798-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 655060-01, 609833-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Intervento in causa - Principio della soccombenza - Applicabilità - Condizioni - Legittimazione o interesse - Irrilevanza - Fattispecie.
Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al 186 <!-- pag. 187 --> principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale).
Cass. civ. n. 10786/2025Sez. 3Rv. 674638-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 97 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 644284-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
Cass. civ. n. 10541/2025Sez. 3Rv. 674615-02
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 2902 Codice civileart. 111 Codice di procedura civile
Precedenti: 666943-01, 673864-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta - Successivo intervento adesivo autonomo del terzo - Efficacia dell’eccezione nei confronti di quest'ultimo - Riproposizione nel primo atto successivo - Necessità.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta non è efficace nei confronti del terzo che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione, ha successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore e l'eccezione assume rilievo solo se riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso.
Cass. civ. n. 10432/2025Sez. 3Rv. 674647-01
Riguarda ancheart. 267 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
Precedenti: 669506-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Procedure esecutive basate su titoli esteri, in favore di cittadini stranieri, di condanna risarcitoria per crimini di guerra, commessi all’estero - Estinzione ex art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Interpretazione costituzionalmente orientata - Contenuto.
La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul ricorso proposto da Deutsche Bahn AG e dalle Amministrazioni statali avverso una sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa, con pignoramento presso terzi, da cittadini greci in forza di sentenza di condanna del Tribunale greco di Livadia e successivo exequatur della Corte d’appello di Firenze - ha, in primo luogo, affrontato la questione preliminare della ammissibilità dell’intervento, solo in grado d’appello, dello Stato italiano volto a tutelare l’interesse all’adempimento di obblighi internazionali dell'Italia ed ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame»; In secondo, luogo, in merito alla questione se debbano essere dichiarate estinte, ai sensi dell’art. 43 del d.l. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) non solo le procedure esecutive avviate da coloro che hanno diritto di accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito dal medesimo decreto legge, ma anche quelle promosse per la soddisfazione degli stessi crediti risarcitori in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all’estero e in forza di sentenza straniera (resa esecutiva in Italia), che non hanno accesso al Fondo - adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma indicata (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023), ha affermato i seguenti principi: «Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva»; «La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità»; «In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero».
Cass. civ. n. 8785/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 344 Codice di procedura civileart. 404 Codice di procedura civileart. 24 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).