Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.
Cass. civ. n. 4379/2026Sez. LRv. 678080-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 597236-01, 652900-01, 653130-01, 655681-01
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte offesa, non costituita parte civile, come testimone nel processo penale - Ammissibilità - Libera valutazione - Valore di prove precostituite e atipiche - Condizioni.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Cass. civ. n. 1608/2026Sez. 3Rv. 677573-01
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 310 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civileart. 651 Codice di procedura penaleart. 652 Codice di procedura penaleart. 246 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 672550-01, 674632-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie. · PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).
Cass. civ. n. 342/2026Sez. 2Rv. 676563-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 115 Codice di procedura civileart. 696 Codice di procedura civile
Precedenti: 667109-01, 659580-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Contratti bancari - Cessione dei crediti in blocco ex art. 58, d. lgs n. 385 del 1993 - Limiti di prova del negozio - Insussistenza - Libero apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice di merito - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione - Identificazione.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.
Cass. civ. n. 33966/2025Sez. 1Rv. 676403-01
Riguarda ancheart. 1264 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 666807-02, 668451-01
MANDATO - "POST MORTEM" - SPEDIZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SPEDIZIONIERE - VETTORE Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni ex art. 1741 cod. civ. - Rilevanza a tal fine della girata della polizza di carico - Esclusione.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Cass. civ. n. 33690/2025Sez. 3Rv. 677183-01
Riguarda ancheart. 1678 Codice civileart. 1737 Codice civileart. 1741 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 631759-01
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI Argomenti di prova - Comportamento processuale delle parti - Desumibilità - Proposizione del reclamo nel termine "lungo" - Art. 116, comma 2 c.p.c. - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, da condotte non collaborative delle medesime sul piano dell'accertamento dei fatti, quali il rifiuto di tollerare le ispezioni di cose, luoghi o persone, oppure il rifiuto di adempiere all'ordine di esibizione dei documenti; tuttavia, gli argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., non possono spingersi fino al punto di ricomprendere in tale ambito, e nella relativa stigmatizzazione, il termine "lungo", pur applicabile, che la parte abbia inteso utilizzare per esercitare, con il reclamo, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.
Cass. civ. n. 32004/2025Sez. 1Rv. 676692-01
Precedenti: 675754-01, 624327-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Onere probatorio a carico di chi invoca l'usucapione - Rigore interpretativo - Fondamento - Fattispecie.
In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus in capo all'attore).
Cass. civ. n. 28286/2025Sez. 2Rv. 676932-01
Riguarda ancheart. 1159 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 645235-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia - Prova della violazione commessa - Efficacia probatoria dei verbali ispettivi - Triplice livello di attendibilità.
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ai verbali ispettivi deve riconoscersi un triplice livello di attendibilità avente: a) fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margini di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni ricevute; b) efficacia probatoria fino a prova contraria in ordine alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti o di terzi, ivi compresi i contenuti documentali da costoro formati; c) rilevanza probatoria per ogni altro profilo, ivi compresa la documentazione che gli ispettori hanno esaminato, che il giudice deve valutare congiuntamente agli ulteriori elementi e ritenere superata solo in caso di intrinseca inattendibilità o di contrasto con le evidenze acquisite.
Cass. civ. n. 28087/2025Sez. 2Rv. 676464-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2700 Codice civileart. 2702 Codice civile
Precedenti: 649162-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria ex art. 116, comma 2 c.p.c. - Elevato valore indiziario - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.
Cass. civ. n. 27552/2025Sez. 1Rv. 676375-02
Riguarda ancheart. 269 Codice civileart. 118 Codice di procedura civile
Precedenti: 656093-01, 649148-01
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Sommarie informazioni testimoniali - Rilevanza come testimonianza nel processo civile - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Ammissibilità.
La dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile ma sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio.
Cass. civ. n. 27479/2025Sez. 3Rv. 676600-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civileart. 246 Codice di procedura civileart. 351 Codice di procedura penale
Precedenti: 669626-02, 674632-01, 667202-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. · PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova 89 <!-- pag. 90 --> elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).
Cass. civ. n. 27479/2025Sez. 3Rv. 676600-02
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 115 Codice di procedura civileart. 244 Codice di procedura civile
Precedenti: 661704-01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Legge sostanziale straniera applicabile al rapporto - Disciplina processuale secondo la lex fori - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Nei casi in cui il giudice è chiamato ad applicare la legge sostanziale straniera, la disciplina processuale di tutte le fasi del giudizio si determina sulla base dell'ordinamento dello Stato munito di giurisdizione, sicché in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quando questo è sorretto da motivazione logica e congrua, essendo precluso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasi riesame del merito delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso ritenendo che le denunciate violazioni della disciplina dell'assegno divorzile nell'ordinamento inglese tendessero, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una non consentita revisione dell'istruttoria in ordine allo stato reddituale e patrimoniale del coniuge ricorrente).
Cass. civ. n. 24187/2025Sez. 1Rv. 675806-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 659037-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Emendatio libelli - Diversa quantificazione della domanda risarcitoria - Preclusioni processuali - Giudizi dinanzi al tribunale e al giudice di pace - Individuazione - Fattispecie.
In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile la modifica quantitativa dell'originaria domanda risarcitoria, svolta all'esito del deposito della c.t.u., dopo che il giudice di pace aveva già invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa).
Cass. civ. n. 23774/2025Sez. 3Rv. 676138-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civileart. 321 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 149/2022art. 35 d.lgs. 149/2022art. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 612542-01, 635536-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Liquidazione equitativa - Onere motivazionale - Contenuto. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Cass. civ. n. 21607/2025Sez. 3Rv. 675905-03
Riguarda ancheart. 2056 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 132 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 668947-01, 673380-01, 673601-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Prove documentali - Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - Contestazioni relative - Limiti - Giudizio in termini di utilizzabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. · PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.
Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e, nella decisione, in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale ed ignota al processo civile.
Cass. civ. n. 21205/2025Sez. 2Rv. 675702-02
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 191 Codice di procedura penale
Precedenti: 662774-02
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - ESIBIZIONE PER ORDINE DEL GIUDICE Ordine di esibizione - Discrezionalità - Inosservanza - Desumibilità di argomenti di prova dal comportamento della parte - Valutabilità del rifiuto di esibizione come ammissione dell'esistenza del fatto costitutivo del diritto affermato dalla controparte - Concorso di altri elementi di prova - Necessità - Fattispecie.
In tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente. (Nella specie, in un giudizio azionato per il riconoscimento di provvigioni, la S.C ha cassato la sentenza che, pur reputando implausibile la giustificazione addotta per la mancata produzione delle documentazione contabile, ha affermato che tale carenza si ripercuoteva in danno dello stesso appellante che non si era curato di predisporre e conservare la documentazione dalla quale poter desumere la sussistenza di tutte le somme pretese - così da poter consentire la corretta ricostruzione del rapporto - limitando le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine alla sola regolamentazione delle spese di lite).
Cass. civ. n. 19763/2025Sez. 2Rv. 675754-01
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura civile
Precedenti: 577092-01, 634223-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "omnibus" conformato a un modello contrattuale predisposto dall’ABI in epoca anteriore all’ottobre 2002 - Possibilità di qualificazione come contratto "a valle" di un’intesa restrittiva "a monte" ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 - Sussistenza - Condizioni. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
In tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia. 47 <!-- pag. 48 -->
Cass. civ. n. 18851/2025Sez. 1Rv. 675464-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 115 Codice di procedura civileart. 2 legge 287/1990art. 3 legge 287/1990
Precedenti: 674164-01, 673553-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA Principio di non contestazione - Contestazioni del convenuto - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere "di contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo.
Cass. civ. n. 18442/2025Sez. 2Rv. 674979-01
Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 647534-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Verbali ispettivi - Valore probatorio - Dichiarazioni rese dagli interessati agli ispettori - Rilievo maggiore rispetto alle dichiarazioni rese in giudizio - Condizioni.
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, 272 <!-- pag. 273 --> riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 10634/2025Sez. LRv. 674755-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 612813-01, 672193-01
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove assunte in processo penale - Sentenze penali prive di efficacia ex art. 651 e 652 c.p.p. - Prove documentali atipiche - Ammissibilità - Poteri delle parti - Poteri del giudice civile.
Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).
Cass. civ. n. 9957/2025Sez. 3Rv. 674632-01
Riguarda ancheart. 184 Codice di procedura civileart. 651 Codice di procedura penaleart. 652 Codice di procedura penale
Precedenti: 667489-02, 656811-03, 667202-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).