Art. 129 c.p.c. — Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
[1]Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
[2]E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva