Art. 129 c.p.c.Doveri di chi interviene o assiste all'udienza

[1]Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

[2]E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art129 · fonte su Normattiva