Art. 13 c.p.c.
Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
[1]Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
[2]Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.
[3]Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva