Art. 13 c.p.c.Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

[1]Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

[2]Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.

[3]Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art13 · fonte su Normattiva