Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' INDIFFERENZIATA DEI MAGISTRATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 28 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 1, SECONDO COMMA E 2; COD. PROC. CIV., ART. 131, MODIFICATO DALL'ART. 16 L. N. 117/88. - COST., ARTT. 3 E 28
Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale e' un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio e' stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonche' dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attivita' che sono specificamente proprie di questo).
sentenza 18/1989massima n. 12914 Riguarda ancheart. 1 legge 117/1988art. 2 legge 117/1988art. 16 legge 117/1988
RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI - PROVVEDIMENTI - COMPILAZIONE DI SOMMARIO PROCESSO VERBALE AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN EVENTUALI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - SEGRETO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - RITENUTA VIOLAZIONE E MINOR TUTELA RISPETTO AL SEGRETO PROFESSIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in quanto gia' esaminata con sentenza di rigetto sul punto, la questione di legittimita' costituzionale del comma ultimo dell'art. 131 c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevato in riferimento agli art. 3, 101, 104 Cost., nella parte in cui, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilita', promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi, violerebbero gli invocati principi di costituzionalita' in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale.
Riguarda ancheart. 16 legge 117/1988
RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI DEL GIUDICE CIVILE - VERBALIZZAZIONE OBBLIGATORIA - LAMENTATA COMPROMISSIONE DEL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI GIUDIZIARI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "e' compilato sommario processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"", con la sent. n. 18 del 1989.
Riguarda ancheart. 16 legge 117/1988
RESPONSABILITA' CIVUILE DEI MAGISTRATI - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI DEL GIUDICE CIVILE - VERBALIZZAZIONE OBBLIGATORIA - SEGRETO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - RITENUTA VIOLAZIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ORGANI GIUDIZIARI E ORGANI AMMINISTRATIVI E LEGISLATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, riguardando profili gia' esaminati con sentenza di rigetto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli art. 3, 101 e 104 Cost., nella parte in cui prevede la verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da alcuno dei componenti del collegio.
Riguarda ancheart. 16 legge 117/1988