Art. 151 c.p.c. — Forme di notificazione ordinate dal giudice
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita'.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva