Ordinanza n. 46/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 274Codice di procedura civile
- art. 151Codice di procedura civile
- art. 9legge 533/1973
usata come parametro
citata
- art. 2121Codice civile
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 274
cod. proc. civ. - recte: dell'art. 274 cod. proc. civ. e dell'art. 151
disp. att. cod. proc. civ. - promosso con ordinanza, emessa il 23
giugno 1975 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
Casucci Giovanni ed altri e la s.p.a. Alfa Romeo, iscritta al n. 625
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che con ricorso, depositato in cancelleria il 6 giugno
1975 e iscritta al n. 4779 R.G. 1975, la s.p.a. Alfa Romeo chiese al
Pretore di Milano dichiarare che i licenziamenti intimati a Casucci
Giovanni, Lopis Salvatore e Piemonte Vito erano basati su giusta causa
e, subordinatamente, che i licenziamenti erano fondati su
giustificato motivo e - dato atto della disponibilità della ricorrente
circa il pagamento della indennità di mancato preavviso - null'altro
competeva agli interessati;
che il Pretore designato Bonavitacola, con decreto reso lo stesso
giorno del deposito del ricorso, ma depositato in cancelleria il
successivo 12 giugno, fissò per la trattazione l'udienza del 7
novembre 1975;
che con ricorso depositato in cancelleria il 6 giugno 1975 e
iscritto al n. 4817 R.G. 1975, Giovanni Casucci, Salvatore Lopis e
Vito Piemonte chiesero al Pretore di Milano in funzione di giudice del
lavoro pronunciare, convocate le parti, ordinanza di immediata
reintegrazione di essi ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente
occupato e di pagamento delle retribuzioni dal giorno del deposito
dell'ordinanza fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, nel
merito, sentenza, esecutiva ex lege, di condanna della s.p.a. Alfa
Romeo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle
retribuzioni, al risarcimento del danno da liquidarsi in cinque
mensilità dell'ultima retribuzione, computate ai sensi dell'art. 2121
cod.civ. al tallone mensile di L. 230.000 per ciascuno dei ricorrenti,
e al rimborso delle spesi giudiziali;
che il Pretore designato Cecconi, con decreto reso lo stesso
giorno del deposito del ricorso, fissò, ai sensi dell'art. 700
cod.proc.civ., per la comparizione delle parti ai fini dell'assunzione
delle sommarie informazioni l'udienza del 19 giugno 1975 e per la
trattazione del merito l'udienza del 15 ottobre 1975; che ricorso e
decreto vennero notificati all'Alfa Romeo il 9 giugno 1975;
che con decreto datato e depositato il 13 giugno 1975, reso a
seguito di istanza dell'Alfa Romeo, il Consigliere Pretore Dirigente
A. De Falco, ritenuta la sussistenza di motivi di connessione tra le
due controversie e considerato che il dott. Bonavitacola era impegnato
per le elezioni nella successiva settimana e avrebbe cominciato a
godere delle ferie a far tempo dal 1 luglio p.v., "sicché non può
trattare il procedimento di urgenza richiesto con il ricorso assegnato
al dott. Cecconi", visti gli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp. att.
cod.proc.civ., dispose che le due controversie fossero trattate per i
provvedimenti opportuni davanti al dott. Bonavitacola nell'udienza del
7 novembre 1975, e designò il dott. Cecconi, in sostituzione del
dott. Bonavitacola, per la trattazione del procedimento d'urgenza
nella udienza, dal dott. Cecconi fissata, del 19 giugno 1975;
che con ordinanza depositata il 23 giugno 1975, a seguito di
sommarie informazioni raccolte nel corso dell'udienza del 19, il
Pretore Cecconi, a sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., ordinò alla
Alfa Romeo di reintegrare immediatamente nei posti di lavoro il
Casucci, il Lopis e il Piemonte e, disposta la riunione delle due
controversie, ordinò "la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 151 e 274 cod.proc.civ. in relazione agli
artt. 25 e 101 della Costituzione";
che la ordinanza di rimessione è stata comunicata e notificata a
sensi di legge, pubblicata nella G.U. n. 51 del 25 febbraio 1976 e
iscritta al n. 625 R.O. 1975, ma nessuna delle parti si è costituita
in questa sede; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri con atto depositato il 19 gennaio 1976, nel quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza
della proposta questione;
che con decreto 29 ottobre 1980 il Presidente della Corte, visti
gli artt. 26, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha
fissato per la decisione la camera di consiglio del 20 novembre 1980
nel corso della quale il giudice designato Andrioli ha svolto la
relazione;
considerato che, a parte l'errore materiale perpetrato sia nella
motivazione sia nel dispositivo della ordinanza di rimessione con
scambiare l'art. 151 disp. att. cod.proc.civ. sub art. 91, 11 agosto
1973, n. 533 con l'art. 151 cod.proc.civ., che disciplina la materia
delle forme di notificazione ordinate dal giudice, la questione di
costituzionalità si appalesa ictu oculi inammissibile perché
prospettata da giudice che, avendo esplicato sotto la data del 23
giugno 1975 l'unico potere, ad esercitare il quale in sostituzione di
altro magistrato era stato legittimato dal Pretore Dirigente con il
(motivato) decreto 13 giugno 1975, functus erat munere suo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp.
att. cod.proc.civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533),
sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, con
ordinanza 23 giugno 1975 del Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte