Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Virus che ha infettato il computer del mittente - Ipotesi di nullità o inesistenza della notifica - Principio di strumentalità delle forme - Fattispecie.
In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del 64 <!-- pag. 65 --> tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 4451/2026Sez. 2Rv. 676972-01
Riguarda ancheart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 291 Codice di procedura civileart. 3 legge 53/1994art. 9 legge 53/1994
Precedenti: 669119-01, 671338-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Termini per memorie - Decreto del tribunale anticipato - Violazione diritto di difesa - Conseguenze.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.
Cass. civ. n. 4387/2026Sez. 1Rv. 677084-01
Riguarda ancheart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 671597-01, 663244-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diritto d’asilo - Mutilazione genitale come “stigma sociale” - Motivazione apparente ed erronea.
In tema di diritto d'asilo, la motivazione è apparente quando si limita ad affermare che le donne, che hanno subito mutilazioni genitali femminili, possono soffrire nel paese d'origine solo un mero "stigma sociale", costituente una conseguenza "afflittiva" non integrante forme di persecuzione o discriminazione, in quanto non rende percepibile la verifica del rischio della richiedente asilo non solo della possibilità di essere sottoposta in futuro alle stesse mutilazioni genitali femminili, ma anche di quello dell'intollerabilità del rientro nel paese di origine, con l'eventualità di subire trattamenti inumani o degradanti o gravemente discriminatori a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale.
Cass. civ. n. 3035/2026Sez. 1Rv. 677429-02
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civile
Precedenti: 641526-01
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Dinanzi a diverso plesso giurisdizionale - Art. 59, comma 2, l. n. 69 del 2009 - Riproposizione della domanda con le modalità previste per il processo davanti al giudice adito - Necessità.
Ai fini della riassunzione dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione dell'art. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009 che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario - e, in generale, dei giudici speciali -, richiede, per la tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, che la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il processo davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
Cass. civ. n. 3023/2026Sez. 3Rv. 677753-02
Riguarda ancheart. 59 legge 69/2009
Precedenti: 673108-01
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione del giudizio dinanzi al medesimo plesso giurisdizionale - Ricorso o citazione - Equipollenza - Tempestività - Rispettiva disciplina - Rilevanza.
La riassunzione del giudizio dinanzi al medesimo plesso giurisdizionale è validamente effettuata attraverso un ricorso così come un atto di citazione, rilevando, per la valutazione della relativa tempestività, la disciplina propria di ciascuno dei due atti, ovvero, rispettivamente, il deposito presso la cancelleria del giudice adito e la notificazione alla controparte.
Cass. civ. n. 3023/2026Sez. 3Rv. 677753-01
Riguarda ancheart. 59 legge 69/2009
Precedenti: 661461-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).
Cass. civ. n. 1619/2026Sez. LRv. 677552-01
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 47 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 565518-01, 588401-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d’appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza – Fondamento- Fattispecie.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito 29 <!-- pag. 30 --> il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).
Cass. civ. n. 1217/2026Sez. 1Rv. 676957-01
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).
Cass. civ. n. 1007/2026Sez. 1Rv. 676830-01
Riguarda ancheart. 160 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 663672-01, 674742-01, 660554-01
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Giudizio dinanzi al giudice di pace - Costituzione e contestuale deposito degli atti - Modalità ex art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis - Mediante posta elettronica certificata - Esclusione - Ragioni.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la costituzione con contestuale deposito di documenti non può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, in mancanza della disciplina regolamentare prevista dall'art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il legislatore si era riservato la modalità di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione che garantiva in via esclusiva la conoscibilità degli atti alla controparte: ne consegue che deve essere esclusa, in tale ipotesi, l'invocabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Cass. civ. n. 1062/2026Sez. 2Rv. 677440-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 16 d.l. 179/2012art. 1 legge 221/2012
Precedenti: 659206-01, 657219-03
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni amministrative - Verbale di accertamento - Notificazione al solo trasgressore - Omessa notificazione autonoma al soggetto giuridico coobbligato in solido - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di accertamento mediante consegna di unico esemplare al trasgressore deve considerarsi sanata per il raggiungimento del 50 <!-- pag. 51 --> relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto superflua la notificazione al Comune, in quanto il verbale era stato notificato al Sindaco).
Cass. civ. n. 1087/2026Sez. 2Rv. 677441-01
Riguarda ancheart. 6 legge 689/1981art. 14 legge 689/1981
Precedenti: 613587-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Notifica al richiedente asilo - Nullità - Impugnazione fuori termine - Sanatoria - Esclusione - Tempestività - Necessità. · PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.
In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.
Cass. civ. n. 738/2026Sez. 1Rv. 676902-01
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 25/2008
Precedenti: 675138-01, 672276-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento. · PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.
Cass. civ. n. 35009/2025Sez. LRv. 677157-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 44 d.l. 90/2014art. 195 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 11 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 667830-01, 671570-01, 677363-01, 667408-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza della “collegialità qualificata” ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Fondamento - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).
Cass. civ. n. 34085/2025Sez. 3Rv. 677229-01
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura civileart. 191 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 674880-02, 674880-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica mediante spedizione postale al vicino del destinatario - Destinatario domiciliato di fatto altrove - Nullità - Sanabilità mediante messaggi telefonici - Esclusione - Fattispecie La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata ex art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. al vicino di casa del destinatario altrove domiciliato, deve ritenersi radicalmente invalida e la nullità del processo notificatorio non può essere oggetto di sanatoria sul presupposto della conoscenza aliunde manifestata circa la pendenza del procedimento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notifica del ricorso per la determinazione dell'affidamento e il mantenimento della figlia minore, effettuata mediante spedizione al vicino di casa del destinatario domiciliato per lavoro in altro comune, avendo quest'ultimo, con messaggi telefonici indirizzati alla ricorrente, espresso consapevolezza dell'esistenza del procedimento giudiziario; con la conseguenza ulteriore della rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure).
Cass. civ. n. 32587/2025Sez. 1Rv. 676739-02
Riguarda ancheart. 139 Codice di procedura civile
Precedenti: 603338-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI Azioni di nunciazione - Processo di cognizione successivo a procedimento cautelare - Domanda introduttiva di parte - Necessità - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Cass. civ. n. 31725/2025Sez. 2Rv. 676407-01
Riguarda ancheart. 1171 Codice civileart. 1172 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 669 Codice di procedura civile
Precedenti: 645858-01
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua emanazione - Precetto - Indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.
Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).
Cass. civ. n. 31447/2025Sez. 3Rv. 677179-01
Riguarda ancheart. 480 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 654 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civileart. 648 Codice di procedura civile
Precedenti: 675457-01, 656178-01, 656889-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione - Sanatoria - Condizioni - Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali - Inapplicabilità - Rimessione in termini - Esclusione. 61 <!-- pag. 62 --> L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Cass. civ. n. 31016/2025Sez. 2Rv. 676955-01
Riguarda ancheart. 6 d.lgs. 150/2011art. 36 d.lgs. 150/2011art. 23 legge 689/1981art. 342 Codice di procedura civile
Precedenti: 643182-01, 629584-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 162 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ad litem - Sottoscrizione autografa della parte - Necessità - Firma digitale "per autentica" del difensore - Idoneità - Esclusione - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 29931/2025Sez. 3Rv. 676844-01
Riguarda ancheart. 125 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 674907-01, 661629-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale alle liti rilasciata, per conto di società, a margine del ricorso per cassazione - Illeggibilità della sottoscrizione - Nullità relativa - Condizioni - Omessa sanatoria - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).
Cass. civ. n. 29638/2025Sez. 3Rv. 676843-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 365 Codice di procedura civile
Precedenti: 644929-01, 653304-01, 660751-01, 674045-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).