Art. 157 c.p.c.
Rilevabilita' e sanatoria della nullita'
[1]Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
[2]Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
[3]La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva