Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Virus che ha infettato il computer del mittente - Ipotesi di nullità o inesistenza della notifica - Principio di strumentalità delle forme - Fattispecie.
In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del 64 <!-- pag. 65 --> tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 4451/2026Sez. 2Rv. 676972-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 291 Codice di procedura civileart. 3 legge 53/1994art. 9 legge 53/1994
Precedenti: 669119-01, 671338-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento. · PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.
Cass. civ. n. 35009/2025Sez. LRv. 677157-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 44 d.l. 90/2014art. 195 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 11 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 667830-01, 671570-01, 677363-01, 667408-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 162 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Delibera condominiale di autorizzazione all’allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi - Domanda di accertamento della non conformità alla legge o al regolamento - Natura giuridica - Azione di accertamento della nullità - Proponibilità da parte del condomino presente all'assemblea - Condizioni - Interesse concreto e attuale - Voto favorevole dello stesso condomino - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in un'assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può, pertanto, essere proposta dal condomino che, pur avendo partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, abbia un interesse concreto e attuale all'eliminazione della situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla delibera; non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'art. 1421 c.c. non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è estranea alla materia sostanziale.
Cass. civ. n. 29917/2025Sez. 2Rv. 676253-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 1117 Codice civileart. 1135 Codice civile
Precedenti: 666706-01, 639417-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale alle liti rilasciata, per conto di società, a margine del ricorso per cassazione - Illeggibilità della sottoscrizione - Nullità relativa - Condizioni - Omessa sanatoria - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).
Cass. civ. n. 29638/2025Sez. 3Rv. 676843-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 365 Codice di procedura civile
Precedenti: 644929-01, 653304-01, 660751-01, 674045-01
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita da persona fisica non abilitata alla rappresentanza in giudizio della società - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.
Cass. civ. n. 27895/2025Sez. 1Rv. 676377-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civileart. 182 Codice di procedura civileart. 1399 Codice civile
Precedenti: 663159-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Deduzione di specifico pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
Cass. civ. n. 27754/2025Sez. 3Rv. 676591-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 1372 Codice civileart. 156 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civile
Precedenti: 668202-01, 666867-01, 610517-01, 663244-01
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Procedimento per la convalida dell'accompagnamento alla frontiera - Necessità di traduzione delle dichiarazioni dello straniero - Mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete - Conseguenze - Nullità. · PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI In genere.
In tema di procedimento per la convalida dell'accompagnamento alla frontiera, la mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete - nominato per sentire lo straniero che non conosce la lingua italiana con la conseguente necessità della traduzione delle sue dichiarazioni - implica la nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d'ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto medesimo.
Cass. civ. n. 23991/2025Sez. 1Rv. 675933-01
Riguarda ancheart. 122 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccepita inammissibilità - Rimedi. 162 <!-- pag. 163 --> · TRANSAZIONE - PROVA In genere.
L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ex art. 2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 21224/2025Sez. 2Rv. 675704-01
Riguarda ancheart. 2724 Codice civileart. 2725 Codice civile
Precedenti: 658630-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte. · PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti 87 <!-- pag. 88 --> che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).
Cass. civ. n. 16182/2025Sez. 3Rv. 675446-02
Riguarda ancheart. 62 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 194 Codice di procedura civile
Precedenti: 663786-05
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione 210 <!-- pag. 211 --> dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 11877/2025Sez. 3Rv. 674693-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 628630-01, 670513-01, 663244-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).
Cass. civ. n. 9649/2025Sez. 3Rv. 674665-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 299 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civile
Precedenti: 661210-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).