Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d’appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza – Fondamento- Fattispecie.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito 29 <!-- pag. 30 --> il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).
Cass. civ. n. 1217/2026Sez. 1Rv. 676957-01
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Deduzione di specifico pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
Cass. civ. n. 27754/2025Sez. 3Rv. 676591-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 1372 Codice civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civile
Precedenti: 668202-01, 666867-01, 610517-01, 663244-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere. 81 <!-- pag. 82 --> Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.
Cass. civ. n. 15594/2025Sez. 3Rv. 674880-02
Riguarda ancheart. 61 Codice di procedura civileart. 191 Codice di procedura civileart. 15 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 671140-01, 671142-01
Avvocato e Procuratore , Ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale - Procura difensiva redatta su supporto cartaceo sottoscritta dalla parte in modalità analogica - Requisito della specialità della procura - Specialità “per collocazione topografica” - Congiunzione materiale - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza attinente alla validità (o meno) di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente – hanno richiamato il principio già espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, secondo cui «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.», e affermato che detto principio, enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico, si deve «estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma».
Cass. civ. n. 2077/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 365 Codice di procedura civileart. 1367 Codice civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).